IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
12 marzo 2010 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza,  fino
al 31 dicembre 2011, determinatosi nel settore del traffico  e  della
mobilita' nel territorio delle province di Sassari ed Olbia - Tempio,
in relazione alla strada statale Sassari - Olbia, nonche' l'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3869 del 23 aprile 2010,
le note n. 243 del 5 maggio 2011 e n. 279  del  20  maggio  2011  del
Commissario delegato per l'emergenza determinatasi  nel  settore  del
traffico e della mobilita' nelle province di Sassari e Olbia - tempio
in relazione alla strada statale Sassari - Olbia e la sentenza  19-23
novembre 2007, n. 401 della Corte costituzionale, con  cui  e'  stata
dichiarata, tra l'altro, l'illegittimita' dell'art. 98, comma 2,  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
10 gennaio 2003, recante la dichiarazione dello  stato  di  emergenza
nel territorio delle isole Eolie, nelle aree  marine  e  nelle  fasce
costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici  in
atto nell'isola di Stromboli e i successivi decreti  di  proroga  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e,  da  ultimo,  il  decreto
dell'11 gennaio 2011, con  il  quale  viene  prorogato  lo  stato  di
emergenza in atto  nel  territorio  delle  isole  Eolie  fino  al  31
dicembre 2011, nonche' l'ordinanza del Presidente del  Consiglio  dei
ministri n. 3926 del 26 febbraio 2011; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
18 dicembre 2008 con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza in tutto il territorio nazionale relativamente agli  eventi
atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e di dicembre 2008,  il
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  21
gennaio 2011,  con  cui  lo  stato  d'emergenza,  limitatamente  alla
regione Veneto, e' stato prorogato fino al 31  luglio  2011,  nonche'
l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del  16
gennaio 2009 e la nota protocollo n. 231764/63.00.11  del  13  maggio
2011 del Commissario delegato per l'emergenza conseguente agli eventi
atmosferici che hanno colpito il territorio  nazionale  nei  mesi  di
novembre e dicembre 2008; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino  al  31  dicembre
2011, lo stato di emergenza umanitaria nel  territorio  nazionale  in
relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi
del Nord Africa; 
  Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924
del 18 febbraio 2011 recante:  «Disposizioni  urgenti  di  protezione
civile  per  fronteggiare  lo  stato  di  emergenza  umanitaria   nel
territorio  nazionale  in  relazione  all'eccezionale   afflusso   di
cittadini appartenenti ai paesi  del  Nord  Africa,  nonche'  per  il
contrasto e la gestione  dell'afflusso  di  cittadini  di  Stati  non
appartenenti  all'Unione  europea»,  l'art.   17 dell'ordinanza   del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011  e
l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del  13
aprile 2011; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
5 novembre 2010, con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza  in  relazione  alle  eccezionali  avversita'  atmosferiche
verificatesi tra il 31 ottobre ed il 1° novembre 2010  la  successiva
ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3912  del  22
dicembre 2010 e la richiesta regionale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
19 marzo 2010, con il quale lo stato  di  emergenza  in  ordine  alla
situazione  socio-economico-ambientale   determinatasi   nel   bacino
idrografico del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino  al
31 dicembre 2010; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n.  3315  del  2
ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004,  n.
3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n.  3388  del
23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio
2005, n. 3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio  2006,  n.
3506 del 23 marzo 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n.  3559  del  27
dicembre 2006, n. 3564 del 9 febbraio 2007, n. 3738  del  5  febbraio
2009, n. 3746 del 12 marzo 2009, n. 3783 del 17 giugno 2009, n.  3792
del 24 luglio 2009, n. 3799 del 6 agosto 2009, n. 3816 del 10 ottobre
2009, n. 3841 del 19 gennaio 2010, n. 3849 del 19 febbraio  2010,  n.
3875 del 30 aprile 2010 e n. 3888 del 14 luglio 2010; 
  Vista la nota del 5 aprile 2011 con cui il Generale Roberto Jucci -
Commissario delegato ha rappresentato  l'assoluta  impossibilita'  di
proseguire nel predetto incarico oltre la data del 31 maggio 2011; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  assicurare  la  prosecuzione   senza
soluzioni  di  continuita',  di  tutte  le  iniziative  di  carattere
straordinario ed urgente finalizzate al definitivo superamento  della
situazione di emergenza in atto  nel  bacino  idrografico  del  fiume
Sarno; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 5 novembre  2010,
con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza  in  relazione
agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio
della regione Calabria nei giorni dal 3 al 5 settembre, dal 17 al  20
ottobre e dal 1° al 4 novembre 2010, le ordinanze del Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio  2006,  n.  3918  del  18
gennaio 2011 e n. 3925 del 23 febbraio  2011,  nonche'  la  nota  del
Commissario delegato n. 211 del 23 maggio 2011; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 7  ottobre  2010,
con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza  in  relazione
agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito  il  territorio
delle province di  Genova  e  Savona  il  giorno  4  ottobre  2010  e
l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3903 del  22
ottobre 2010 nonche' le note del 24 febbraio 2011 e n. 69553/2011 del
Presidente della Regione Liguria; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  3
luglio 2009 con il quale e' stato dichiarato,  fino  al  31  dicembre
2009, lo stato  di  emergenza  in  relazione  alla  grave  situazione
determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio  verificatisi
in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria  di  Viareggio,  in
provincia  di  Lucca  la  successiva  ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  n.  3800  del  6  agosto  2009  e  successive
modificazioni e la nota del  18  maggio  2011  del  Presidente  della
regione Toscana; 
  Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
14 dicembre 2005, con il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza in relazione alla crisi  di  natura  socio  -  economico  -
ambientale determinatasi nell'asta  fluviale  del  bacino  del  fiume
Aterno, l'art. 10 dell'ordinanza del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3932 del 7 aprile 2011, la nota del Commissario  delegato
del 19 aprile 2011,  nonche'  gli  esiti  dell'incontro  tenutosi  il
giorno 8 giugno 2011 presso il Dipartimento della  protezione  civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Su proposta del Capo Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  3869
del 23 aprile 2010 sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) il comma 1 dell'art. 2 e' cosi sostituito:  «1.  Il  Commissario
delegato  provvede,  con  le  modalita'  di  cui  al  comma  2,  alla
approvazione del progetto  dell'opera.  L'approvazione  del  progetto
preliminare o definitivo, nel suo complesso ovvero per singoli  lotti
funzionali, sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni
e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali
e  comunali,  costituisce  ove  occorra,  variante   agli   strumenti
urbanistici e comporta dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed
indifferibilita' dei lavori, salva l'applicazione  dell'art.  11  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  anche  prima  dell'espletamento   delle
procedure espropriative, che si svolgeranno con i  termini  di  legge
ridotti della meta'.»; 
  b) all'art. 2, comma 2, la frase: «da rendersi entro  venti  giorni
successivi alla Conferenza dei servizi» e' sostituita dalla seguente:
«da rendersi entro venti  giorni  successivi  alla  trasmissione  del
progetto, come modificato all'esito della Conferenza dei servizi»; 
  c) il comma 4 dell'art. 2 e' soppresso; 
  d) all'art. 4, comma 1, dopo le  parole:  «o  delle  regioni»  sono
aggiunte le seguenti: «, anche in posizione di quiescenza» e dopo  le
parole:  «Tale  personale»  sono  aggiunte  le   seguenti:   «,   ove
necessario,»; 
  e) all'art. 4, comma 4, e' soppresso  il  seguente  periodo:  «Tale
comitato esplica anche le funzioni per il rientro nell'ordinario.».